ICI – Guida Normativa

Chi deve pagare l’imposta

Terreni agricoli, coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

Quali immobili sono soggetti a tassazione?

Come si applica l’imposta?

Come si determina il valore dell'immobile

Quanto si deve pagare

Come, dove e quando si paga

Dichiarazione ICI

Ufficio ICI

Chi deve pagare l’imposta

L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari, oppure come usufruttuari o titolari di diritto reale d'uso o di abitazione.

Terreni agricoli, coltivatori diretti ed imprenditori agricoli: Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art.2135 del Codice Civile
Ai fini I.C.I., i coltivatori diretti od imprenditori agricoli devono essere iscritti nelle liste previdenziali SCAU. Il coltivatore diretto in pensione, che coltiva il fondo, deve essere iscritto alle liste infortuni, e quindi ha diritto all’agevolazione. (D.Lgs.504).

Riduzioni:
Per i terreni condotti direttamente, i due commi dell'art. 9 del decreto numero 504/1992 stabiliscono delle consistenti riduzioni del tributo. E' infatti previsto che i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 % dell'imposta sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire;
b) del 50 % di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;
c) del 25 % di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.
Ai sensi del comma 2 le riduzioni sono ripartite in proporzione ai valori dei diversi terreni, per cui risentono delle eventuali diverse aliquote d'imposta applicate dai vari comuni.
Se un terreno è posseduto da due o più soggetti di cui solo alcuni in possesso delle qualifiche previste dalla legge, le riduzioni d'imposta spettano solo a questi ultimi, con obbligazioni tributarie autonome.

Esenzioni:
Sono esenti dall'ICI i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, numero 984 [articolo 7, decreto n. 504/1992, comma 1, lettera h].

Individuazione del soggetto (Art.9 D.Lgs.557/93)



Requisiti di ruralità del fabbricato (Art.9 D.Lgs.557/93)
Ai fini I.C.I., è sul reddito dominicale del terreno che il coltivatore paga l’I.C.I.



Superficiario, enfiteuta e locatore finanziario:

Dal 01/01/1998, ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 446/97 la soggettività passiva ICI é stata estesa al superficiario, all'enfiteuta nonché al locatore finanziario.

Concessionario su aree demaniali:
Dal 01/01/2001, ai sensi dell'articolo 18 della L. 388/00, nel caso di concessione su aree demaniali il soggetto passivo è il concessionario.

Quali immobili sono soggetti a tassazione

  1. Fabbricato: unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, comprendendovi l'area occupata dalla costruzione e le eventuali pertinenze.
    Tra i fabbricati vanno compresi anche quelli strumentali o prodotti nell'esercizio dell'attività d'impresa e destinati alla vendita o allo scambio.

  2. Area fabbricabile: area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Sul punto i comuni hanno la possibilità di stabilire ulteriori condizioni ai fini del riconoscimento della qualifica di terreni non fabbricabili anche con riferimento alla quantità e qualità del lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli (art. 59, comma 1, lettera a dlgs 446/97). Inoltre, in tema di valore delle aree fabbricabili viene lasciata alla potestà regolamentare dei comuni di determinare periodicamente i valori venali in comune commercio di tali aree (art. 59, comma 1, lettera g dlgs 446/97).

  3. Terreno agricolo: il terreno adibito all'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, come previsto dall'art. 2135 del codice civile, sopradescritto. Sono esclusi dal campo di applicazione dell'Ici i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, nei quali non vengono esercitate le attività agricole di cui al citato articolo del codice civile (i cosiddetti "terreni incolti").


Come si applica l’imposta

Nell'applicazione dell'imposta possono verificarsi diversi casi:

  1. se l'immobile è posseduto da più proprietari l'imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra loro in base alle quote di proprietà, e versata separatamente;
  2. se l'immobile è gravato da un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) l'imposta deve essere pagata dall'usufruttuario o da chi gode del diritto d'uso o di abitazione in proporzione alla quota di tale diritto,
  3. se l'immobile è in multiproprietà bisogna verificare se la proprietà è ripartita per quota di possesso o per partecipazione societaria od azionaria. Nel primo caso il contribuente dovrà pagare in base alla quota attribuita; nel secondo caso l'imposta dovrà essere versata dalla società proprietaria dell'immobile.

Come si determina il valore dell'immobile

Per calcolare l'ICI bisogna prima di tutto determinare il valore catastale dell'immobile, ossia quella che generalmente si chiama "base imponibile". A questo fine occorre distinguere se si tratta di fabbricati o di terreni.

Per i fabbricati, la base imponibile è costituita dalla rendita catastale moltiplicata per un coefficiente, diverso a seconda della categoria.

Il coefficiente per il quale va moltiplicata la rendita è uguale a:

Rendita presunta:

Se il fabbricato non è ancora accatastato si considera la rendita attribuita a fabbricati similari.

Fanno eccezione a questo criterio i fabbricati classificabili nel gruppo D, sforniti di rendita ed interamente appartenenti alle imprese; per questi si assume il valore contabile che deve essere rivalutato annualmente in funzione dei coefficienti di aggiornamento di cui al D.M. 27.2.2002.

Aree fabbricabili:

Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore commerciale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'imposta.

Terreni agricoli:

Per i terreni agricoli, la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto moltiplicato per 75.

Per una corretta determinazione dell'imposta da versare si precisa inoltre che è confermato, come previsto dalla legge finanziaria già per gli anni precedenti, un incremento del valore della rendita catastale ai fini I.C.I. del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni agricoli.

FABBRICATI:: dal 1997 la rendita catastale (anche se presunta) deve essere aumentata del 5%

TERRENI AGRICOLI: reddito dominicale moltiplicato per 75, dal 1997 il reddito dominicale deve essere aumentato del 25%

AREE FABBRICABILI: valore venale in comune commercio al 1/1/2003.

AREE FABBRICABILI E DESTINATE AD USI PRODUTTIVI

Il valore venale al mq. delle aree fabbricabili da assumersi quale base imponibile è così determinato:

- microzona 1 (Concentrico - Fogli di mappa n. 18/20/31/32/33) € 32,28 al mq.

- microzona 2 (Montoso - fogli di mappa n. 6/7/8/10) € 19,37 al mq.

- microzona 3 (Villar - fogli di mappa 27/28/29/40) € 19,37 al mq.

- microzona 4 (Villaretto - fogli di mappa 13/14/19/21) € 19,37 al mq.

- i restanti fogli di mappa sono compresi nella microzona 5 = zona agricola

- Aree destinate ad usi produttivi - ZONE I e ZONE A di tutto il territorio comunale € 16,14

- Aree destinate ad usi produttivi - ZONE D di tutto il territorio comunale € 7,75

- Aree destinate ad usi produttivi - ZONE D di tutto il territorio comunale € 2,59

- Aree destinate ad usi turistici ricettivi - ZONE T di tutto il territorio comunale € 9,69

adottati con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 11.02.2002 e riconfermati negli anni successivi.

Con delibera della Giunta Comunale n. 249 del 13.11.2002 "Determinazione tariffe anno 2003" riconfermata per gli anni successivi è stato stabilito che:

- il valore delle aree suscettibili di utilizzazione edilizia previa approvazione di strumento urbanistico esecutivo è ridotto di una percentuale del 20%;

- nel caso in cui il proprietario dell'area abbia utilizzato la facoltà concessa dall'articolo 7 della legge 448/2001 il valore di acquisto ridetrminato costituirà valore minimo di riferimento ai fini ICI.

Con delibera della Giunta Comunale n. 293 del 13.11.2006 si è deliberato in merito alla valutazione delle diverse fattispecie relative alle aree a capacità insediativa esaurita come segue:

- si applicano ai terreni edificabili situati in aree a capacità insediativa esaurita i valori e i parametri stabiliti per le aree residenziali.

- in caso di utilizzo della capacità edificatoria limitata esclusivamente al trasferimento di cubatura su lotti contigui, si attribuisce un valore pari al 20% di quello definito al punto precedente; - le situazioni intermedie a quelle indicate ai punti a) e b) dovranno essere definite preferibilmente mediante l'istituto dell'accertamento con adesione, con attribuzione di un valore prporzionale alla capacità edificatoria utilizzabile.

Quanto si deve pagare

Aliquota: per l’anno 2007 l'aliquota unica è del 5 per mille.

Detrazione per l’abitazione principale: € 154,93.

Periodo di possesso

Il periodo di possesso preso a base per la determinazione dell'imposta da versare è l'anno in corso. L'imposta deve essere quindi calcolata sulla base dei mesi di possesso nel corso dell'anno; il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è contato per intero.

Detrazioni e riduzioni d'imposta

Per l'abitazione principale viene concessa una detrazione di imposta di € 154,93, rapportato ai mesi nei quali l'immobile è stato così utilizzato.

Se l'immobile costituisce contemporaneamente abitazione principale di più persone tenute al pagamento dell'Ici, la detrazione va suddivisa tra loro in parti uguali e non in proporzione alla percentuale di possesso.

Ai sensi del vigente Regolamento comunale, agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale degli immobili, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, Le agevolazioni sono concesse limitatamente per una cantina, un box, un posto auto e una tettoia per ogni abitazione principale.

La detrazione spetta soltanto nei seguenti casi:

I soggetti in possesso dei necessari requisiti potranno applicare la detrazione al momento delle prescritte rate di pagamento dell'imposta; dovranno, pena l'esclusione dal diritto, fare pervenire al Comune, entro la data utile per il versamento a saldo, apposita comunicazione su modello predisposto dall'ufficio., PER LA DETRAZIONE EX ART. 4.

Non sono tenuti alla presentazione della descritta documentazione coloro che hanno già provveduto negli anni precedenti e le cui situazioni corrispondono per l'anno in corso ai requisiti sopra individuati.

Fabbricati inagibili o inabitabili

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, a norma dell’art.8 D.Lgs.nr.504/1992, l'imposta è ridotta al 50%.

Importo minimo

L'importo minimo, fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti, è fissato in € 3,00 per ogni periodo d'imposta.

Come, dove e quando si paga

Scadenze per i pagamenti:

Il versamento dell'ICI deve essere effettuato in due rate pari al:

Il contribuente, se vuole, può versare entro il termine previsto per l'acconto,(entro il 16 giugno) in unica soluzione, l'imposta dovuta per l'intero anno.

Modalità di pagamento:

- C/C postale

Il pagamento dell'ICI deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi; e per eccesso da 50 centesimi in su, e nel rispetto dell'importo minimo (comma 166 - Finanziaria 2007)

L’imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto all’Ufficio Postale sul CCP n. 13158126 intestato a "Comune di Bagnolo Piemonte’’ I.C.I. - Servizio Tesoreria - I.C.I.".

I bollettini sono disponibili anche presso l'Ufficio I.C.I.

N.B. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale (multiproprietà o proprietà turnataria), il versamento dell’ICI è effettuato dall’amministratore del condominio o della comunione.

- Modello F24

-Con decreto direttoriale n. 123083, il 20 giugno 2002 l'Agenzia delle Entrate ha disciplinto il pagamento e la compensazione dell'Ici tramite il modello "F24", sulla base di quello utilizzato per i versamenti in favore dell'Erario e di altri Enti.

-Da maggio 2007, i contribuenti potranno utilizzare il modello F24, anche per versamenti riferiti a immobili ubicati in località diverse, con possibilità di effettuare la compensazione dell'Ici con crediti risultanti dalla dichiarazione di redditi (730 o Unico). Sono infatti compensabili i crediti per Irpef, Iva, Ires e quelli relativi alle addizionali Irpef. L'unica esclusione dalla compensazione riguarda i crediti relativi ai tributi e alle altre entrate degli enti locali. Le modalità e i termini della compensazione sono stabiliti da un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, emanato il 26 aprile 2007.

-Si ricorda, inoltre, che con la risoluzione 201/E del 19 giugno 2002, integrata dalla risoluzione 32/E del 2 marzo 2004, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i codici tributo da utilizzare per il pagamento Ici. L'elenco dei codici è riportato nella tabella sottostante:

CODICE / TRIBUTO

- 3901 Ici per l'abitazione principale

- 3902 Ici per i terreni agricoli

- 3903 Ici per le aree fabbricabili

- 3904 Ici per gli altri fabbricati

- 3906 Interessi Ici

- 3907 Sanzioni Ici

Il codice tributo n. 3905 è stato soppresso con la Risoluzione del 26 aprile 2007 n. 76 emanata dall'Agenzia delle Entrate.

Il pagamento con il modello F24 può essere effettuato anche online dopo aver richiesto il codice Pin, come previsto per l'Irpef.

Attenzione:

Su uno stesso bollettino devono essere sommati gli importi relativi a tutti gli immobili in possesso del contribuente nel Comune di Bagnolo Piemonte.

Le persone fisiche residenti all'estero possono effettuare il versamento dell'imposta dovuta, in unica soluzione (acconto e saldo), anche entro la scadenza di dicembre, con applicazione degli interessi del 3%, da calcolare sull'imposta che si sarebbe dovuta versare in sede di acconto.

DICHIARAZIONE ICI

Si precisa che:

L'OBBLIGO DICHIARATIVO ICI PERMANE PER L'ANNO 2007, non essendo stato emanato il provvedimento del direttore dell'agenzia del Territorio previsto dal comma 53, art. 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 233 (il cosiddetto "decreto Visco-Bersani"), convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che doveva accertare l'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali.

In riferimento al Comma 53, art. 37 del decreto Visco-Bersani che così recita: "A decorrere dall'anno 2007, e soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera I), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."

Dichiarazione Ici per l'anno 2006

- La dichiarazione redatta su apposito modello fornito gratuitamente dal Comune, va presentata solo se nel corso del 2006 è cambiato il proprio patrimonio immobiliare o si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della dterminazione dell'imposta dovuta. Le modifiche avvenute nel corso dell'anno 2007 andranno segnalate l'anno prossimo.

- Se ci sono più comproprietari, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo di essi, ma deve indicare le percentuali di possesso ed il codice fiscale degli altri, i quali devono apporre la loro firma.

- La dichiarazione Ici deve essere consegnata al Comune nel cui territorio si trova interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati. Vanno presentati insieme originale e copia per l'elaborazione meccanografica ed il Comune, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta. La dichiarazione può anche essere spedita, a mezzo di raccomandata senza ricevuta di ritorno, in una busta bianca con la dicitura "Dichiarazione Ici 2006" e indirizzata all'Ufficio Tributi del Comune.

- La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente del quale risulti con certezza la data di spedizione. Quest'ultima è considerata data di presentazione.

La dichiarazione va presentata entro il termine della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2006: 30 giugno per il modello Unico da presentare in versione cartacea e 31 luglio per il modello Unico da presentare per via telematica.

Ufficio ICI

Presso sportello Ufficio Segreteria

Orario: Lunedì – Martedì – Giovedì – Venerdì: 10,00 – 12,30

Mercoledì 8,30 – 12,30 / 15,00 – 16,30

E – mail:

anna@comune.bagnolo.cn.it

loredana@comune.bagnolo.cn.it