Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione.

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Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 3, comma 56, della Legge 24 dicembre 2007 n°244, e s.m.i. i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a sogg..

Descrizione

  1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 3, comma 56, della Legge 24 dicembre 2007 n°244, dell’articolo 7, comma 6-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n°165 e dell’articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei al Comune.
  2. Sono esclusi dal presente regolamento:
  3. a) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora il Comune non sia dotato di uffici o strutture a ciò deputati;
  4. b) gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi del Comune;
  5. c) gli incarichi per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio del Comune;
  6. d) la scelta dei componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
  7. Il Comune valorizza le professionalità presenti all’interno dell’Amministrazione e ricorre all’acquisizione di professionalità esterne esclusivamente per esigenze cui non è possibile fare fronte con personale in servizio.
  8. Nel caso in cui si tratti di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di prestazione occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, questi possono essere affidati solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in ossequio alle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n°165;
  9. Nel caso si tratti di incarichi a imprese o società, queste dovranno comunque garantire che il soggetto responsabile della prestazione nei confronti del Comune sia in possesso della specializzazione richiesta.
  10. Per l’affidamento delle prestazioni di cui al comma 2, lettere a) e b) il Comune fa riferimento alle norme di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e del Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi.
  11. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 2, lettera c) si fa riferimento agli atti che autorizzano la costituzione in giudizio del Comune, nel rispetto dei princìpi vigenti in materia.

 

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Ultimo aggiornamento: 18/12/2024, 16:28

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