Regolamento comunale per la localizzazione e l’adeguamento degli impianti radioelettrici (impianti di telefonia cellulare, radiotelevisivi, di radio diffusione)

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Il presente regolamento è redatto ai sensi dell’art. 8, comma 6 della Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici n. 36 del 22.02.01, e dell’art. 7 punto 1 lettera c) della nuova disciplina regionale su

Descrizione

Il presente regolamento è redatto ai sensi dell’art. 8, comma 6 della Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici n. 36 del 22.02.01, e dell’art. 7 punto 1 lettera c) della nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici – Legge Regionale n. 19 del 03.08.04, al fine di disciplinare le procedure per l’installazione, la modifica e la gestione di tutti gli impianti radioelettrici.

Sono pertanto oggetto del presente regolamento gli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione, operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz e con potenza superiore a 5 Watt, di nuova installazione o alle modifiche delle caratteristiche di impianti esistenti.

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Ufficio responsabile

Ufficio Edilizia ed Urbanistica

Piazza Divisione Alpina Cuneense 5, Bagnolo Piemonte (CN)

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Ultimo aggiornamento: 13/12/2024, 13:56

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