Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l’identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza. 2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Bagnolo Piemonte nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, in conformità alla vigente normativa in materia, in particolare il Decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito il legge con modificazioni dalla Legge 23 aprile 2009, n. 38, il Provvedimento del Garante della Privacy dell’8 aprile 2010, il Regolamento UE n. 679/2016 ed il Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 04/06/2018 (in seguito denominato “Regolamento”), e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, della riservatezza e dell’identità personale.