Regolamento comunale aree mercatali ed esercizio del commercio sulle aree pubbliche

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Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell’art. 28, commi 15 e 16 del D.Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi e nei Criteri Regionali.

Descrizione

Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell’art. 28, commi 15 e 16 del D.Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali. 2. Il Comune di Bagnolo Piemonte, così come indicato dall’art. 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un comune intermedio appartenente alla rete secondaria. 3. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

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Ufficio responsabile

Polizia Municipale

Piazza Divisione Alpina Cuneense 5, Bagnolo Piemonte (CN)

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Ultimo aggiornamento: 13/12/2024, 14:02

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