Il presente regolamento disciplina i procedimenti di avvio e modifica dell’esercizio delle attività professionali di acconciatore ed estetista. nel rispetto del D.P.R. n.160/2010, del D.Lgs n.59/2010, del D.Lgs. n.147/2012 e della Legge n.241/1990 e s.m.i..
L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba, ed ogni altro servizio inerente o complementare.
Le imprese di acconciatura possono svolgere anche prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico. 3. Le fonti normative che disciplinano l'attività di acconciatore sono la Legge 17 agosto 2005 n.174, la Legge 14 febbraio 1963 n.161, la Legge 23 dicembre 1970 n.1142, la Legge 29 ottobre 1984 n.735 nelle parti compatibili con la Legge n.174/2005, la Legge 2 aprile 2007 n.40, nonché le disposizioni del presente regolamento. 4. L’attività di barbiere, trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile, consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico ed in servizi tradizionalmente complementari. E’ attività destinata a confluire all’interno della figura professionale dell’acconciatore come previsto dall’art.6 della Legge n.174/05. 5. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, previsti dalla Legge 4 gennaio 1990 n.1 e s.m.i e dai relativi decreti ministeriali attuativi vigenti D.M. 12 maggio 2011, n.110, modificato dal D.M. 15 ottobre 2015, n.206, o con l'applicazione dei prodotti cosmetici conformi alle norme comunitarie vigenti. 6. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni a finalità di carattere terapeutico.
L'attività di estetista è da intendersi comprensiva delle seguenti mansioni e/o servizi: a) attività di abbronzatura o “solarium”, consistente nell'effettuazione di trattamenti estetici mediante l’uso di apparecchiature generanti raggi UV. I “Centri di abbronzatura” o “solarium” soggiacciono anche alle disposizioni ed agli obblighi di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.6/R del 7/04/2003; b) attività di ginnastica estetica e massaggio a scopo estetico, quelle inerenti al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo; c) attività di “disegno epidermico o trucco semi-permanente”, subordinata al corso di cui alla deliberazione della Regione Piemonte n.20-3738 del 27 luglio 2016, consistente in trattamenti duraturi ma non permanenti sul viso o su altre parti del corpo al fine di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti e dall’art.9, c.7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7 convertito in legge 2 aprile 2007, n.40, L.R. 1/2009 art.23 (Testo Unico sull’artigianato) e dal Decreto del Presidente della Giunta Piemonte n.46 del 22.5.2003 (allegati A B C D E);