Descrizione
Premesso che l’art. 50 comma 5 del TUEL prevede che il Sindaco adotti ordinanze per garantire la
vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei
residenti;
Tenuto conto che:
in occasione delle festività di San Silvestro e dell’Epifania, è tradizione accendere fuochi pirotecnici
per festeggiare la fine dell’anno e l’Epifania;
detta attività di accensione fuochi è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte dei cittadini, per
l’uso incontrollato di artifizi pirotecnici e oggetti similari senza l’adozione delle minime precauzioni
atte a evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all’integrità fisica delle persone, degli animali e
all’ambiente;
il rumore provocato dai fuochi d’artificio crea in soggetti deboli quali bambini, persone anziane,
ammalati, reazioni di disagio psicofisico;
l’accensione di fuochi d’artificio provoca una serie di conseguenze negative per gli animali domestici
e non, in quanto il fragore dei botti, oltre a generare una evidente reazione di spavento, li porta
frequentemente a perdere l’orientamento, esponendoli a rischio smarrimento e/o investimento;
che è stato provato che negli istanti successivi allo scoppio, si registrano picchi elevati e un
peggioramento della qualità dell’aria, e che pertanto la limitazione degli stessi si tradurrà in un
effetto positivo della qualità dell’aria stessa;
la ratio del provvedimento de quo è da rinvenirsi nella necessità di limitare al massimo lo scoppio
diffuso sul territorio, con i conseguenti disagi già evidenziati;
Visto il periodo prolungato con assenza di eventi atmosferici piovosi si ritiene pericoloso produrre
artefizi di genere come sopra esposti che potrebbero causare incendi incontrollati;
Considerato che il Comune di Bagnolo Piemonte non ha la possibilità di vietare la vendita sul proprio
territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi autorizzati, quando si tratta di prodotti dei quali è
consentita la commercializzazione al pubblico;
Attesa la necessità di limitare il più possibile rumori molesti e i disagi correlati all’utilizzo di materiali
esplodenti, fuochi d’artificio ed oggetti similari;
VISTI
l’art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e succ. modifiche e integrazioni;
il D.P.R. 31 marzo 1979;
la L. n° 281 del 14/08/91 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione
randagismo";
l’art. 13 della L. 689/81 in materia di sequestro amministrativo delle cose servite per commettere
una violazione amministrativa;
l’art. 659 e art 703 del Codice Penale;
tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;
ORDINA
Ai fini della tutela della tranquillità, del riposo dei residenti nonché della salute pubblica, intesa come
integrità psicofisica dei soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, degenti, nonché
per la tutela degli animali al fine di evitare danni gravi al loro benessere quanto segue:
Su tutto il territorio comunale è vietato dal 31.12.2024 al 06.01.2025 l’accensione ed i lanci di fuochi
d’artificio cui consegua deflagrazione, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici
pirotecnici provocanti detonazione.
Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inottemperanza alla presente ordinanza rappresenta illecito
amministrativo ed è punibile ai sensi dell’art. 7-bis commi 1 e 1 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e
s.m.i con la sanzione amministrativa pecuniaria da EURO 25,00 (venticinque/00) ad EURO 500,00
(cinquecento/00).
ALL’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLA PRESENTE ORDINANZA CONSEGUE LA SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DEL SEQUESTRO FINALIZZATO ALLA CONFISCA DEL MATERIALE IMPIEGATO PER COMMETTERE LE VIOLAZIONI.
Dispone che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione negli spazi pubblici, all’Albo
Pretorio digitale e pubblicizzata sul sito internet istituzionale dell’Ente.
Le Forze dell’Ordine presenti sul territorio sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso entro sessanta giorni dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o, in alternativa, entro 120
giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
RACCOMANDA
In caso di acquisto di artifici pirotecnici presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di
vendita, di non utilizzarli negli spazi ed aree pubbliche (strade, piazze etcc);
Di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesploso, né tantomeno di provare a
riaccenderli.
Agli esercenti la patria potestà di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali
esplodenti, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro.
Bagnolo Piemonte 31-12-2024
IL Vice Sindaco
MAURINO Chiaffredo*
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa